Quello del diritto d’autore delle fotografie veicolate dai social network è un tema complesso e in cui è sempre stato difficile districarsi, ma di recente una sentenza della IX sezione del Tribunale di Roma sembra aver fatto un po’ di luce nella regolamentazione di questa scivolosa disciplina.
Il casus belli parte dalla pubblicazione di alcune foto nella pagina personale Facebook di un giovane fotografo scattate dallo stesso in una nota discoteca romana. Le foto erano poi apparse, senza informare l’autore, su un quotidiano nazionale accanto a una serie di articoli giornalistici sul fenomeno della frequentazione dei locali notturni da parte di soggetti di giovane età.
La sentenza del diritto d’autore sulle immagini pubblicate su Facebook
La sentenza emessa dai giudici, prende di peso l’articolo 2 delle condizioni di licenza di Facebook nel quale si distingue “tra i contenuti coperti da diritti di proprietà intellettuale” (foto e video) definiti “contenuti IP” (coperti da proprietà intellettuale) e i contenuti semplici non coperti da tali diritti.
La disposizione emessa in materia di legge sul diritto d’autore (Dlgs 68 del 2003), specifica che la libertà di utilizzo dei contenuti pubblicati dagli utenti con l’impostazione ‘pubblica’ nei fatti riguarda le informazioni ma “non riguarda i contenuti coperti da diritti di proprietà intellettuale degli utenti, rispetto ai quali l’unica licenza è quella non esclusiva e trasferibile concessa a Facebook”.
Questo comporta che la libera circolazione delle opere concesse ai social network cessa al di fuori degli stessi e non ne permetterebbe la pubblicazione, ma molti giornalisti sembrano non digerire questo complicato concetto sconfinando spesso nella violazione.
Stabilendo inoltre che la pubblicazione delle foto sui social network “non comporta la cessione integrale dei diritti fotografici” i giudici hanno consentito ad alcuni fotografi di ottenere il risarcimento del danno ‘patrimoniale e morale’ provocato dal quotidiano che pubblica foto senza il consenso dell’autore, ed eventualmente anche delle persone ritratte.
Infatti senza autorizzazione, la pubblicazione delle fotografie che ritraggono le persone sono giustificate solo per scopi scientifici, didattici, culturali o legati a materia giuridica di interesse pubblico.
Pare proprio che in questo punto il Tribunale abbia applicato a Facebook i tradizionali principi in tema di immagini fotografiche e di tutela della privacy dei soggetti ritratti.
La sentenza continua determinando che la pubblicazione di una fotografia nella pagina personale di Facebook definisce “presunzione grave, precisa e concordante” della titolarità dei diritti fotografici in capo al titolare della pagina nelle quali sono pubblicate.
Un ruolo fondamentale, in termini di diritti d’autore lo ricoprono i “digital watermarks”, ovvero le filigrane digitali con le quali l’autore “firma” la foto: in assenza di questi la pubblicazione di una foto sulla propria pagina social non costituisce prova della titolarità dei diritti di proprietà intellettuale su quel contenuto.
In questi casi “spetta al riproduttore provare che la sua utilizzazione si è basata sul prelevamento di un file digitale non coperto dai diritti di proprietà intellettuale in capo a colui che ha pubblicato la foto su Facebook“. In altre parole chi utilizza l’immagine dovrà dimostrare che non sono coperte dal diritto di proprietà intellettuale.